Come abbiamo visto nei due precedenti articoli dedicati all’esame dettagliato delle norme costituzionali ( https://solidarieta-italia.org/attualita/gli-italiani-chiamati-a-decidere-su-quale-giustizia-vogliono/ https://solidarieta-italia.org/attualita/la-riforma-della-giustizia-parte-ii/ ), il referendum confermativo del prossimo marzo 2026 chiama gli elettori a pronunciarsi sulla legge costituzionale di riforma della magistratura, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e alla riorganizzazione degli organi di autogoverno e disciplinari. Non si tratta di un referendum abrogativo e non è previsto quorum: il corpo elettorale è chiamato a confermare o respingere una revisione già approvata dal Parlamento ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione.
La riforma interviene su più profili. In primo luogo, distingue in Costituzione la magistratura giudicante e quella requirente, pur mantenendo il riferimento a un unico ordine autonomo e indipendente. In secondo luogo, prevede l’istituzione di due Consigli superiori distinti per giudici e pubblici ministeri, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, in sostituzione dell’attuale Consiglio superiore della magistratura unico. Infine, introduce un organo di rango costituzionale separato – una Corte o Alta Corte disciplinare – competente per le sanzioni nei confronti dei magistrati, e restringe in modo significativo i passaggi di funzione tra funzioni giudicanti e requirenti.
Nel dibattito pubblico e dottrinale si sono consolidati, in forma sintetizzabile, due insiemi di argomentazioni, rispettivamente favorevoli (SÌ) e contrarie (NO) alla conferma della riforma.
Le principali ragioni a sostegno del SÌ
Una prima linea argomentativa fa leva sull’esigenza di rafforzare la terzietà del giudice.
La separazione delle carriere viene presentata come strumento per marcare in modo netto la distinzione tra chi esercita l’azione penale e chi giudica, consolidando la figura del giudice come soggetto terzo rispetto alle parti processuali. In questa prospettiva, l’attuale appartenenza di giudici e pubblici ministeri a un unico corpo di carriera e di autogoverno può essere percepita come elemento idoneo a indebolire, sul piano esterno, l’immagine di imparzialità del giudicante.
Un secondo argomento riguarda la coerenza con il modello processuale. I sostenitori del SÌ sottolineano che la distinzione costituzionale tra carriere sarebbe in linea con una lettura accentuatamente accusatoria del processo penale, in cui il pubblico ministero è parte a tutti gli effetti e il giudice è arbitro imparziale con percorso di formazione e di carriera autonomo. Il confronto comparato con altri ordinamenti europei viene richiamato per evidenziare come la separazione delle carriere sia già presente, in diverse forme, in sistemi che si ispirano a modelli accusatori più marcati.
Un terzo gruppo di argomentazioni si concentra sugli organi di autogoverno.
La creazione di due Consigli superiori viene descritta come strumento per evitare intrecci e interferenze tra le esigenze organizzative delle funzioni giudicanti e requirenti, favorendo una gestione più mirata delle rispettive carriere. La previsione di un organo disciplinare distinto dai Consigli mira, inoltre, a separare in modo netto chi decide sulle nomine e sugli incarichi da chi è chiamato a pronunciarsi sulle responsabilità disciplinari, con l’obiettivo di ridurre fenomeni di autoreferenzialità e di “corporativismo”.
Infine, la riforma viene descritta dai favorevoli come un intervento di razionalizzazione interna che non incide sull’indipendenza esterna della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato.
In questa chiave, la ridefinizione delle carriere, degli organi di autogoverno e del sistema disciplinare sarebbe funzionale a una maggiore trasparenza e tracciabilità delle decisioni in materia di nomine, valutazioni di professionalità e sanzioni, rafforzando la responsabilità interna complessiva senza alterare il quadro costituzionale delle garanzie.
Le principali ragioni a sostegno del NO
Le argomentazioni contrarie alla riforma si concentrano, in primo luogo, sul rischio di frammentazione dell’ordine giudiziario. Secondo questa impostazione, la Costituzione configura la magistratura come un “ordine” unitario, autonomo e indipendente, e la separazione rigida delle carriere e degli organi di autogoverno potrebbe allentare tale unità, producendo effetti sulla coerenza del sistema nel suo complesso. La previsione di due Consigli superiori e di percorsi di carriera non comunicanti viene letta come un elemento potenzialmente idoneo a rafforzare differenze strutturali e di cultura professionale tra giudici e pubblici ministeri.
Un secondo profilo riguarda la posizione del pubblico ministero. Alcune posizioni critiche rilevano che la separazione delle carriere, in combinazione con la nuova disciplina degli organi di governo autonomo e dell’organo disciplinare, potrebbe esporre il Pubblico Ministero a un maggior rischio di condizionamenti esterni, in particolare se i meccanismi di composizione dei nuovi organi fossero più permeabili all’indirizzo politico. In questa prospettiva, l’attuale configurazione del pubblico ministero come parte dell’unico ordine giudiziario viene considerata una garanzia di equilibrio tra poteri, che la riforma contribuirebbe ad attenuare.
Un terzo ordine di argomenti riguarda il rapporto tra la riforma e i problemi effettivi del sistema giustizia.
Tra i contrari vi è chi osserva che l’intervento costituzionale incide in via prevalente sull’assetto interno della magistratura, senza affrontare in modo diretto questioni quali la durata dei processi, l’organico degli uffici, la dotazione di risorse materiali e tecnologiche, l’accesso alla giustizia per i cittadini. In questa chiave, la separazione delle carriere sarebbe una risposta solo parziale – e in parte simbolica – alle istanze di riforma, con il rischio di spostare l’attenzione dal tema dell’efficienza complessiva del sistema.
Infine, vengono sollevate perplessità sulla procedura e sull’ampiezza complessiva della revisione.
Alcune analisi mettono in evidenza la “blindatura” parlamentare del testo in seconda deliberazione e la rapidità dell’iter, ritenendo che modifiche di tale impatto sull’assetto costituzionale della magistratura richiederebbero un consenso politico e sociale più ampio. Altre osservazioni sottolineano che la concentrazione, in un unico intervento, di più profili – separazione delle carriere, duplicazione dei Consigli superiori, istituzione di una Corte disciplinare – produce un cambiamento strutturale profondo, che rende particolarmente delicata la scelta rimessa al corpo elettorale con il referendum confermativo.
Pertanto il referendum del 2026 si colloca così al crocevia tra esigenze di ridefinizione dei ruoli interni alla magistratura, richieste di maggiore distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti e timori di frammentazione dell’ordine giudiziario e di indebolimento delle garanzie complessive del sistema.
L’esito della consultazione determinerà se la riforma costituzionale della giustizia entrerà in vigore in via definitiva o se l’assetto vigente della magistratura resterà immutato.


