Riprendiamo l’analisi della proposta di riforma costituzionale della giustizia – carriere dei magistrati – oggetto di referendum nella primavera del 2026, con l’esame dell’articolo 105 della Costituzione .
L’articolo 105 nella sua formula attuale recita :
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Nella legge di riforma viene completamente riscritto.
Ed è questo il punto più forte del progetto di riforma presentato dal Governo in carica. Per facilità e utilità del lettore il commento è dopo ogni singolo paragrafo per poi una chiusura finale sull’intero articolato proposto dal Governo.
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
Come abbiamo visto negli articoli precedenti sono previsti due differenti Consiglio superiore, uno per la magistratura giudicante e un altro per la magistratura requirente. I poteri sono quasi gli stessi della versione attuale ma il sistema delle promozioni che erano un sistema unico di valutazione viene ora specificato in due differenti voci: valutazione di professionalità e conferimenti di funzioni. I provvedimenti disciplinari vengono come vedremo qui di seguito attribuiti ad un nuovo organo specifico, descritto nei seguenti sette paragrafi.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
Questo è il nuovo organo di rilevanza costituzionale che viene inserito nel nostro ordinamento giuridico. E’ un organo autonomo e sovrano nella sua organizzazione interna. Come funzionerà effettivamente, ovvero come si articolerà nei suoi uffici interni con molta probabilità sarà determinato da una successiva legge delega, di cui però al momento non vi è traccia nella proposta governativa.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento, in seduta comune, entro tre mesi dall’insediamento compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Questo nuovo organo è composto da quindici membri e la sua composizione è bilanciata in modo che tutte le componenti della giustizia vi siano rappresentate rispettando i pesi di ciascuno. I professori universitari e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio (non si specifica cassazionisti o meno) sono nominati in numero di tre dal Presidente mentre tre sono nominati dal Parlamento. Sei componenti provengono dalla magistratura giudicante che li elegge al suo interno e tre dalla magistratura requirente che li elegge al suo interno.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
La designazione del presidente di questo nuovo organo viene , come è di consuetudine, lasciata alla decisione dei suoi membri con l’unico vincolo di decidere se è tra i tre designati dal Presidente della Repubblica o tra i tre designati dal Parlamento. In sostanza le due magistrature, giudicante e requirente, non potranno mai avere un proprio presidente. Trattandosi di un organo la cui competenza è quella della giurisdizione disciplinare, questa riduzione potrebbe avere una sua ragione intrinseca.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professionalità di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Sulla durata dell’incarico e sui casi di incompatibilità, e forse anche di ineleggibilità anche se non espressamente indicato, il nuovo testo è in linea con l’orientamento prevalente di considerare il periodo di incarico presso il nuovo organo disciplinare ragionevolmente incompatibile con qualsiasi altra attività o incarico pubblico.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione , anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte , che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Questo paragrafo da un parte consente al nuovo organo di poter esercitare il proprio potere disciplinare tutto all’interno, compresi i rimedi per esempio per un provvedimento disciplinare iniquo a cui ci si può appellare, ma di fatto si sottrae essa stessa da qualsiasi altro giudizio sul suo operato. E questo è un problema perché non esiste solo la seconda istanza di colui che ha subito un provvedimento disciplinare iniquo, ma anche un controllo sull’operato nel suo complesso che non trova al momento una indicazione sul giudice competente.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti e requirenti siano rappresentati nel collegio.
Ad una legge successiva viene demandata tutta la parte operativa di questo nuovo organismo. Mentre per la parte funzionamento e per la rappresentanza, in sede legislativa le cose potrebbero scorrere con speditezza, ma non è detto, con molta probabilità le questioni che riguardano l’attività della magistratura potrebbero incagliarsi in dibattiti piuttosto accesi, e in particolare quando dovranno essere evidenziati, con tutte le problematiche conseguenti, quali siano gli illeciti compiuti dalla magistratura (o meglio dalle due magistrature) che debbono essere sanzionati e in che misura; ovvero determinare il gradiente di “sanzionabilità” e la sua conseguente equità per non incorrere sistematicamente nell’appello contro presso lo stesso organo ( vedi paragrafo precedente).
La proposta di revisione costituzionale proposta dal Governo con questo articolo è destinata a porre non pochi problemi di attuazione sia nella prima fase , cioè la costituzione dell’organo stesso (l’Alta Corte) sia nella fase più concreta di operatività; ostacoli che rischiano di “impantanare” l’organo già ai suoi primi giorni di vita.
Nella proposta di riforma seguono anche gli articoli 106, 107 e 110, che qui riportiamo per completezza di esposizione ma che sono solo norme operative del Consiglio Superiore della Magistratura che si integrano per la parte innovativa con il nuovo Consiglio per la Magistratura requirente introdotto, come abbiamo visto l’altra volta nella prima parte di questo articolo, con la modifica dell’articolo 87 della Costituzione.
All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».
Modifica all’articolo 110 della Costituzione 1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».
Si conclude così l’esposizione della proposta di modifica costituzionale che riguarda la carriera della Magistratura con la individuazione di due percorsi differenti, di due organi di gestione della carriera e di due giurisdizioni disciplinari.
Si rammenta ai gentili lettori di familiarizzare con i numeri che identificano gli articoli costituzionali perché gli stessi saranno presenti nei quesiti referendari su cui poi ci si dovrà pronunciare, se lo si vuole, nella primavera del 2026.


