5.2 C
Milano
domenica, Dicembre 7, 2025

Gli Italiani chiamati a decidere su quale Giustizia vogliono.

Il Governo in carica si è speso molto nella comunicazione per annunciare la definitiva approvazione al Senato della legge costituzionale di riforma degli articoli 87, 102, 104, 105, 106 e 107 per riordinare una parte dell’impianto costituzionale con il quale finora era stata organizzata la Giustizia nel nostro Paese.

Tuttavia è una vittoria dimezzata perché questa legge ha bisogno del referendum confermativo da parte degli italiani sulla proposta di riforma. E poiché la decisione da prendere cambia da oggi e in futuro il modo con il quale concepiamo il rapporto tra i tre poteri dello Stato (legislativo, governativo e giudicante) conviene porre attenzione. 

Poiché l’argomento da presentare è complesso, ho deciso di dividere la trattazione in due articoli. In questo esaminiamo i primi tre articoli del disegno di riforma, in modo tale anche da abituarsi ai numeri degli articoli della Costituzione che entrano in gioco, che saranno gli stessi che verranno presentati nei quesiti referendari, che è ben noto tutto sono che chiari. Alla fine dell’articolo ho aggiunto uno specchietto che spero sia utile per “farsi una idea” oltre le motivazioni politiche di ciascuno per la scelta referendaria che sarà fatta nella primavera del 2026. 

L’articolo 87 della Costituzione che definisce compiti e prerogative del Presidente della Repubblica  recita: 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].

Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Con il disegno di riforma costituzione il punto in giallo diventa : 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. 

I Consigli sono diventati due ed entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Nel nostro Paese l’impianto della Giustizia è fondato su un’unica funzione : quella giudicante. Non esisteva , finora la funzione requirente. 

Questa funzione consiste nel 

L’articolo 102 definisce la funzione giurisdizionale svolta dai giudici: 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.  [cfr. art. 108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Con la proposta di riforma il punto in giallo diventa con l’ aggiunta sottolineata: 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

La prima nota è che il nostro modello costituzionale prevede che le due funzioni diventino una  sola funzione per i magistrati: quella di giudicare e basta. Così siamo andati avanti finora. Tuttavia alcune obiettive esagerazioni nell’esercitare la funzione di giudizio da parte della magistratura, e penso agli anni novanta dello scorso secolo, hanno determinato la diffusa opinione nella parte politica liberale del Paese che fosse necessario differenziare l’esercizio della giustizia in due funzioni quella giudicante (che è quella che conosciamo) e quella requirente (che conosciamo meno ed è quella dell’inchiesta, delle ricerca delle prove).

Il nostro modello ha funzionato per decenni e noi, la parte pubblica, abbiamo conosciuto la parte requirente della giustizia distinta da quella giudicante nel modello americano dei film polizieschi (anche di cassetta e non necessariamente d’autore) o nei thriller di investigazione della scuola televisiva inglese (uno per tutti le molte serie televisive di Sherlock Holmes), visti e piaciuti ma molto lontani dal nostro modello di giustizia. I Procuratori che facevano indagini piacevano di più al pubblico perché mostravano di usare il loro potere molto più di quanto non facesse la figura del giudice con la sua sentenza. 

La nuova funzione della giustizia comporta per il Governo la netta separazione  delle due carriere fin dall’inizio della professione e tale separazione è garanzia di un percorso lavorativo più dedicato e meno dispersivo di quello di cambiare le funzioni durante la carriera come avviene adesso. 

Al di là delle distorsioni che ci sono, e che non dovrebbero esserci, ovvero quelle di cambiare funzione in ragione delle sole esigenze di progressione nelle carriera, indubbiamente il principio potrebbe anche reggere, se non che con il passare degli anni la esclusiva professionalizzazione porta alla chiusura all’innovazione e alla costruzione di enclavi tra gli stessi professionisti. In buona sostanza il ricambio diventa difficile e il mantenimento dello status quo una difesa; la funzione requirente diventa autoreferenziale. 

E specularmente lo stesso accade per la funzione giudicante. 

Il rimedio governativo di riformare la giustizia partendo dalla carriera della magistratura forse non ottiene il risultato sperato a meno che non si introducano correttivi che siano in grado di riequilibrare la naturale tendenza alla autoreferenzialità, di cui al momento del voto non avremo alcuna certezza, perché la stessa legge costituzionale rimanda alla legge per l’attuazione del principio della separazione della carriera. 

Quindi per il momento non siamo a conoscenza di quello che succederà a cascata se il referendum confermativo approverà la riforma del Governo, pertanto conviene essere prudenti e ascoltare con attenzione quanto dei prossimi sarà detto dai vari leaders dei due schieramenti – pro e contro – che si daranno battaglia politica in primavera. 

C’è anche da precisare che essendo un referendum conservativo non esiste un quorum da raggiungere, vince chi ha raccolto più voti, perciò questa volta non ci saranno inviti “a restare a casa”, ciascuna parte spingerà per la maggiore partecipazione al voto possibile; bisognerà vedere come quel 60% di italiani astensionisti da anni si comporterà questa primavera.

Alla prossima puntata l’articolo 105 della Costituzione che viene totalmente riscritto e sugli articoli 106 e 107 .

Qui il collegamento alle pagine della Gazzetta Ufficiale in cui sono state pubblicate le norme della legge qui discussa:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-10-30&atto.codiceRedazionale=25A05968&elenco30giorni=true

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

203FansLike
23SubscribersSubscribe

Latest Articles