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domenica, Dicembre 7, 2025

Referendum sul lavoro. I 4 quesiti che possono cambiare il nostro lavoro

Da tempo su questa newsletter evidenziamo la situazione di povertà economica che riguarda il nostro Paese e il problema demografico legato al rapporto nascite/morti che sembra ormai irreversibile. Ora questo Paese è chiamato ad esprimersi su due questioni: quella del lavoro (con 4 quesiti) e quella della cittadinanza (con un solo quesito).

Qui affrontiamo i quesiti sul lavoro e con essi le ragioni della povertà economica in cui sono da tempo molti di noi. 

Il lavoro, su cui abbiamo fondato la forma di Stato che ci siamo dati, dovrebbe essere dignitoso, ovvero consentire al lavoratore e alla sua famiglia di avere i mezzi per condurre una vita piena tanto nel presente che nelle prospettive future per se stesso e per la famiglia. Già queste poche righe fanno comprendere quanto siamo ormai lontani da questo orizzonte definito dalla Costituzione, e tanto più ci stiamo allontanando tanto maggiore sarà il disagio sociale ed economico sopportato dai molti in povertà.

Quello che è stato il progetto di liberalizzare il lavoro dalle molte maglie legislative che lo condannavano ad essere inadeguato rispetto alle prospettive economiche dell’impresa (prima fra tutte la globalizzazione) ha mostrato quasi subito gli effetti contorti della liberalizzazione senza regole: l’anarchia normativa e la eccessiva parcellizzazione delle tipologie di lavoro. In buona sostanza un modello diverso ma pur sempre quella “giungla lavorativa” da cui ci si voleva liberare, “liberando il lavoro”. Meno tutele normative = meno diritti nel lavoro. Conseguenza: minore capacità economica ( potere di acquisto ) del lavoro, minori mezzi e risorse per il presente e per il futuro. Tant’è che già si pensa di tornare indietro, riducendo il numero davvero alto di tipologie di lavori, e di cercare di contenere il trend che sia socialmente accettabile che una stessa persona svolga due/tre lavori per arrivare a fatica a raggiungere quel quantum definito “minimo mensile di sussistenza”. Perché ciò che si è verificato con la liberalizzazione del lavoro non è stato maggiori risorse per tutti e maggiori possibilità di accesso al lavoro, ma una concentrazione di lavori in un numero  quasi costante di occupati ed una dispersione della qualità del lavoro in favore della quantità, e la quantità è sì elevata ma di poca risorsa economica (pagata male e in pessime condizioni). Di fronte ad una prospettiva che non sembra invertire rotta, i giovani (il nostro futuro) emigrano ormai in massa verso altri Paesi.

Il primo dei quattro quesiti riguarda  la abrogazione del job act con il quale la  tutela per il licenziamento ingiustificato viene risolta con una indennità in denaro e non con il reinserimento lavorativo, per quelli assunti dopo il 2015. Abrogando la norma l’effetto sarebbe, per tutti i lavoratori impiegati nelle imprese medio-grandi, il ritorno all’articolo 18 come modificato dalla riforma Fornero, quindi con un maggiore spazio alla reintegrazione, prevista per licenziamenti nulli, discriminatori e privi di giustificato motivo e con ipotesi di tutela economica. Basti pensare a tutte le situazioni di “cassa integrazione dei lavoratori “ di cui siamo a conoscenza e delle molte acquisizioni di imprese italiane e poi dismissioni per chiusura stabilimenti e delocalizzazioni.

Il secondo riguarda il tetto massimo risarcitorio fissato a 6 mensilità per il licenziamento nelle piccole e medie imprese, al fine di evitare  a imprese piccole ma con volumi d’affari rilevanti di licenziare i dipendenti sgraditi con un impatto trascurabile sulle proprie casse e quindi con una sanzione che, oltre a non riparare il danno subito dalla persona ingiustamente licenziata, non è nemmeno idonea a dissuadere il datore di lavoro. Ed è anche questo un effetto indotto che porta il lavoratore licenziato a trovare oggettive difficoltà al reinserimento nel mondo lavorativo, contribuendo a quella povertà di fondo che ben conosciamo, ormai. 

Il terzo quesito riguarda i contratti a tempo determinato per i quali per il primo anno è prevista la “non causalità “ per la descrizione del motivo contrattuale della scelta a tempo determinato invece di indeterminato che per la legge italiana sarebbe lo standard del modello contrattuale lavorativo, e per gli anni successivi ipotesi a causali, introdotte dal governo Meloni, come quelle dei contratti aziendali. Se si deciderà per l’abrogazione allora si potranno ancora stipulare contratti a tempo determinato, ma con l’obbligo di motivare, fin dall’inizio, il ricorso a questo tipo di contratto, tramite causali quali la sostituzione di lavoratori o altre ragioni individuate dalla contrattazione collettiva di settore e non dal singolo contratto aziendale cancellando defalcato la “ giungla” di contratti aziendali ora presenti con i quali si disciplinano addirittura singoli rapporti di lavoro in aziende piccole e medie. 

Sia il secondo che il terzo quesito incidono direttamente sullo status del lavoratore post globalizzazione e sulla oggettiva prospettiva di “precariato” infinito che si viene a formare quando la situazione lavorativa è determinata non tanto dalla capacità produttiva dell’azienda per cui si lavora, quanto dalla convenienza delle politiche di gestione del lavoro in ragione dei costi del prodotto/servizio ovvero da una delocalizzazione marcata in Paesi dove il costo del lavoro è di molto inferiore.

Il quarto quesito è sulla sicurezza sul lavoro. Si tratta probabilmente della materia più tecnica tra quelle oggetto del referendum, perché richiama concetti giuridici (come la responsabilità solidale e i rischi interferenziali) che non fanno parte dell’esperienza quotidiana, ma che hanno effetti molto concreti nella vita dei lavoratori, Nella catena degli appalti e subappalti, la frammentazione delle responsabilità può generare situazioni di vulnerabilità che conosciamo per gli effetti ormai quotidiani che producono nell’incremento delle morti sul lavoro. L’idea che il committente debba rispondere, insieme all’appaltatore, dei danni subiti dal lavoratore, anche quando non ha colpe dirette, può sembrare ingiusta a prima vista. Bisogna però ricordare che la responsabilità solidale non è una sanzione: non serve a punire chi non ha rispettato una regola, ma è invece uno strumento di tutela della parte debole del contratto, cioè del lavoratore, che non ha alcun potere decisionale né sulla scelta dell’appaltatore né sull’organizzazione generale dell’appalto. Quindi  non  si tratterebbe di attribuire una colpa automatica al committente, ma di garantirgli un ruolo di presidio e vigilanza, riconoscendo il suo coinvolgimento economico nell’appalto. Per i lavoratori si tradurrebbe in una maggiore tutela nei casi di infortuni, o malattie professionali, non indennizzati, soprattutto in quelle situazioni in cui l’appaltatore si riveli inadempiente o non solvibile.

Noi dí Solidarietà invitiamo i lettori di questa nostra newsletter a riflettere su tutti i quesiti referendari, sull’impatto che gli stessi possono avere su ciascuno di noi, anche indirettamente, sapendo che essendo un referendum abrogativo, le norme eliminate dovranno essere riscritte dal Parlamento, e per essere valido dovrà raggiungere il quorum dei votanti, in questa sua semplicità risiede una forza che nessun altro strumento ha: il potere diretto del popolo di intervenire sulle norme.

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2 COMMENTS

  1. L’articolo di Campus ha il merito di portare all’attenzione pubblica non solo la rilevanza dei quesiti referendari, ma soprattutto l’inadeguatezza complessiva dell’impianto legislativo vigente, incapace di garantire diritti universali in un mercato globalizzato e competitivo. Il vero nodo politico e giuridico non è solo decidere se abrogare alcune norme, ma ripensare il diritto del lavoro come strumento di equità, coesione e sviluppo umano, partendo da una riforma strutturale e coerente, fondata su una visione di lungo termine. Solo così il lavoro potrà tornare ad essere ciò che la Costituzione pretende: un diritto e non una concessione.

  2. serve una riforma strutturale, non solo abrogativa
    Il referendum rappresenta uno strumento potente ma limitato, in quanto può solo cancellare, non costruire. In un contesto dove le norme sono stratificate, contraddittorie e in continua revisione, l’effetto delle abrogazioni rischia di essere disordinato o inefficace, a meno che non sia seguito da una riforma legislativa seria, organica e costituzionalmente orientata.
    L’articolo centra perfettamente il problema: la precarietà non è solo un effetto economico, ma un fallimento giuridico e sociale. Finché il lavoro non tornerà a essere pensato come “strumento di dignità e futuro” – e non solo come voce di costo – il nostro sistema resterà strutturalmente in crisi.

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