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domenica, Marzo 8, 2026

Sostenibilità cosa serve alle banche per valutare le performance delle PMI?

Questo non è un testo da giornale ma un rigoroso articolo tecnico su un tema delicato di cui ringraziamo l’autrice Isa Maggi che con questo inizia a essere presente sul nostro Solidarietà NEWS. – G.P. –

In GU del 10 settembre è stato pubblicato il Dlgs che recepisce le norme UE sulla rendicontazione di sostenibilità ed è esteso l’obbligo di reporting alle PMI

Il Decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alle Piccole e medie imprese degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità

La rendicontazione di sostenibilità consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Nelle ultime settimane CdM aveva approvato il Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità e il MEF ha sviluppato un utile strumento con un modello di riferimento per le Pmi per la trasmissione delle informazioni di sostenibilità alle banche

Il tavolo per la finanza sostenibile, ha sviluppato uno strumento per promuovere un modello di riferimento per le Pmi per inviare le informazioni di sostenibilità alle banche nell’ambito dei rapporti creditizi, l’obiettivo evitare richieste complesse e diversificate.

Nel sito Mef lo strumento risulta ancora in consultazione scaduta il 2 agosto.

Il “Dialogo di sostenibilità” si compone:

  • delle “Informazioni di sostenibilità dalle Pmi alle banche”
  • della “Guida Metodologica” che contiene gli elementi per fornire supporto alla comunicazione delle informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche. Le informazioni sono divise in cinque sezioni (informazioni generali; mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; ambiente; sociale; governance).

Il Dialogo di sostenibilità è complementare alla bozza di standard di reporting volontario per le Pmi non quotate predisposto dall’Efrag (Vsme) ma si concentra sullo specifico rapporto tra le Pmi e le banche mentre il Vsme tiene in considerazione anche le esigenze degli investitori e dei partner commerciali.

In conclusione: le banche cui si applica Pillar III, a partire dal 1° gennaio 2025, dovranno comunicare un nuovo indicatore: il BTAR (Banking Book Taxonomy Aligned Risk), che misura quanto il portafoglio prestiti di una banca sia allineato con la Tassonomia dell’Unione Europea per quanto riguarda la imprese non finanziarie che non rientrano nel perimetro di applicazione della NFRD o CSRD (ovvero anche le PMI non quotate). Per calcolare il BTAR, le banche possono ricorrere a dati di settore predefiniti e proxy, ma è preferibile che il calcolo si basi su metriche raccolte direttamente dalle PMI durante le interazioni con la banca. Sebbene la legge non obblighi le PMI non quotate a comunicare l’allineamento delle loro attività economiche alla Tassonomia UE, condividere queste informazioni può essere vantaggioso in termini di relazione con la banca, la quale deve rispondere a precise esigenze normative. Come previsto dalle Raccomandazioni (UE) 2023/1425 della Commissione del 27 giugno 2023 sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile, le piccole e medie imprese interessate a contribuire alla transizione potrebbero prendere in considerazione la possibilità di reperire finanziamenti per i loro investimenti legati alla transizione, che potrebbero essere investimenti immediati o futuri, ad esempio finalizzati a: i) investire in tecnologie abilitanti e ii) attività che rendono più ecologiche le loro funzioni di sostegno, come quelle che aumentano l’efficienza energetica degli edifici, la locazione finanziaria o l’acquisto di veicoli elettrici, la decarbonizzazione dell’uso dei trasporti, un approvvigionamento alimentare più sostenibile ecc. L’utilizzo della Tassonomia può quindi indirizzare anche le PMI nell’effettuare investimenti verso la transizione sostenibile.

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