Questa nostra Italia, ormai 80 anni fa, ha ricevuto un dono speciale, di grande importanza. La Costituzione della Repubblica.
Alcuni articoli di questa nostra Costituzione vanno ricordati forse con più attenzione e più riconoscenza verso coloro che allora seppero scrivere insieme, pur avendo modi di pensare differenti, il testo a cui noi oggi dobbiamo guardare con riconoscenza ed attenzione.
La seconda parte, dall’articolo 29 al 34, “Titolo II Rapporti etico-sociali” è la parte a cui oggi vogliamo dare particolare attenzione. Dedichiamo il nostro interesse agli articoli 29 e 31 che specificano alcuni aspetti essenziali della vita di ciascuno di noi.
Il 29 dice:
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”
Il 31 afferma:
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.”
Protegge la maternità.
Noi di Solidarietà, Libertà, Giustizia e Pace non possiamo non sottolineare la grandezza e l’importanza di queste affermazioni poste dai nostri Padri e Madri Costituenti: proteggere la maternità significa anche proteggere la vita.
Purtroppo anche in Italia in tempi differenti da quel 1947 non si è data adeguata attenzione alla nostra Costituzione.
Perché oggi poniamo questo problema? Perché in uno Stato dell’Europa , il Regno di Gran Bretagna, recentemente, è stata approvata, dal Parlamento, una legge che regola in modo radicale il diritto alla vita. E in Gran Bretagna non esiste una Costituzione bensì una serie di documenti che storicamente sommandosi fissano i principi costituzionali della monarchia inglese.
Abbiamo ricavato la notizia da un articolo pubblicato dal quotidiano cattolico Avvenire lo scorso 21 marzo 2026: “Aborto fino alla nascita, l’Inghilterra si affaccia sul baratro” questo il titolo dell’articolo. In questo articolo si cita una dichiarazione dell’arcivescovo di Liverpool John Sherrington, responsabile dell’episcopato inglese per la Vita, in cui si legge che la riforma della legge penale «rischia di portare a un aumento degli aborti tardivi, mettendo a rischio le donne incinte e i loro bambini. Molte donne potrebbero inoltre trovarsi ad affrontare rischi ancora maggiori di isolamento, coercizione e pressioni».
L’articolo di Avvenire (da leggere qui) cita poi anche altre fonti.
Non ci è bastato riportare l’articolo di Avvenire; ma siamo andati a cercare il testo inglese approvato dalla Camera dei Lords in via definitiva, che qui riportiamo e a cui facciamo seguire la traduzione :
422E: Clause 208, page 254, line 25, leave out from “1929” to end of line 26 and at end insert “—
(a) proceedings for an offence shall not be instituted against a woman acting in relation to her own pregnancy except by or with the consent of the Director of Public Prosecutions, who must exercise personally any function under this section of giving consent;(b) proceedings to which this section applies may not be commenced after twelve months from the date of the offence to which the proceedings relate.”
Traduzione:
(a) procedure per un reato non possono essere avviate contro una donna che agisce in relazione alla propria gravidanza se non da o con il consenso del Direttore della Procura, che deve esercitare personalmente qualsiasi funzione ai sensi della presente sezione per dare il consenso; (b) procedimenti a cui si applica la presente sezione non possono essere avviati dopo dodici mesi dalla data del reato a cui si riferiscono i procedimenti.”
Sui Media inglesi la sintesi è stata questa :
Articolo 208 – “Ai fini degli articoli 58 e 59 del Offences Against the Person Act del 1861 e dell’Infant Life (Preservation) Act del 1929, non si configura alcun reato se una donna agisce in relazione alla propria gravidanza”.
La conclusione è semplice anche in un comunicato della Reuters –
The House of Lords backed moves to remove women from criminal prosecution related to abortion, not to change existing legal restrictions on healthcare professionals regarding abortion performed after 24 weeks gestation.
«La Camera dei Lords ha sostenuto misure volte a escludere le donne dall’azione penale in materia di aborto, e non a modificare le attuali restrizioni legali che si applicano ai professionisti sanitari per gli aborti eseguiti dopo le 24 settimane di gestazione.»
La questione per come è stata posta in Italia e in Europa si deve alla Deputata Tonia Antoniazzi(1) della Camera dei Comuni che in una email alla Stampa ha scritto:
“The House of Lords ‘legalised abortion up to birth’. La Camera dei Lords ha legalizzato l’aborto fino alla nascita”.
Pertanto la discussione sulle modifiche legislative adottate in Gran Bretagna ha avuto una impostazione volta a suscitare gli animi senza un approfondito esame del testo. E’ cosa ben nota che la legislazione inglese consente la pratica abortiva fino al sesto mese di gravidanza (24 weeks) mentre quella italiana si ferma a 3 mesi (12 weeks). Questi termini non sono variati; è cambiata la norma penale che consentiva l’arresto della donna che avesse effettuato un aborto fuori dal servizio sanitario nazionale. La legislazione inglese richiede comunque l’approvazione definitiva del testo da parte del Sovrano Carlo III.
Per una chiarezza e completezza si riporta il confronto tra le due leggi (italiana e inglese) in modo da poter fare una disamina libera da ogni influenza dei Media e dei social.
| Profilo | Italia – Legge 194/1978 | Inghilterra/Galles – Legge sull’aborto del 1967 |
|---|---|---|
| Base effettiva | Legge 194/1978 | Legge sull’aborto del 1967 + Legge sulla fecondazione umana e l’embriologia dal 1990 |
| Terminale “ordinario” | Fino a 90 giorni (12 settimane e 6 giorni) | Fino a 24 settimane (23+6 giorni) per la gran parte dei casi |
| Dopo il termine ordinario | Solo per grave pericolo per vita/salute donna o gravi malformazioni fetali | Nessun limite se grave rischio per la vita di una donna o grave anomalia fetale |
| Motivi entro il termine | Salute fisica/psichica, condizioni economico-sociali, circostanze del concepimento, rischio di anomalie | Rischio per salute fisica/mentale della donna o dei figli esistenti; altri motivi più restrittivi ma usati poco |
| Modo di accesso | Colloquio al consultorio/medico, certificazione, eventuale “pausa” fino a 7 giorni | Necessari due medici che attestano in buona fede che ricorrono i motivi previsti |
| obiezione di coscienza | Obiezione di coscienza esplicitamente prevista, ma non in urgenza | Obiezione prevista per i singoli medici, con diversa prassi pratica |
| Posizione selettiva della donna | L’aborto fuori dalla 194 può essere penale rilevante (in teoria); nella prassi, forte filtro giudiziario | Storicamente reati dell’Offences Against the Person Act 1861, oggi progressiva rimozione delle donne dal diritto penale (Clause 208) |
Sono evidenti le differenze di impostazione tra Gran Bretagna e Italia sul diritto alla vita. Rimandiamo ad un secondo articolo l’esame degli effetti della depenalizzazione del reato di aborto in tutti i casi possibili nella vita di una donna.
1 – Tonia Antoniazzi è una politica laburista gallese, deputata alla Camera dei Comuni per il collegio di Gower dal 2017. Dopo la vittoria laburista del 2024 è stata riconfermata e nel 2024 è diventata presidente della Northern Ireland Affairs Select Committee . È membro del Labour Party , attiva su temi sanitari (per esempio cannabis medica e cancro) e sui diritti civili, ed è una dei parlamentari che hanno promosso le modifiche alla legislazione sull’aborto, tra cui la clausola che ha portato alla Clause 208 del Crime and Policing Bill sulla rimozione delle donne dal diritto penale in materia di aborto.


