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giovedì, Aprile 2, 2026

Un contributo di chiarimento sulle ragioni del SI nel referendum sulle carriere separate

Il presente articolo è volto a offrire un contributo di chiarimento nel dibattito sulle ragioni del sì e del no in vista del referendum che si terrà il 22 e il 23 Marzo 2026 sulla riforma costituzionale concernente l’ordinamento giudiziario.

Come è noto, la riforma si caratterizza essenzialmente per l’introduzione nella nostra Costituzione della separazione tra le carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, la conseguente creazione dei due rispettivi Consigli superiori della magistratura (CSM) e l’introduzione del criterio dell’estrazione a sorte per la nomina dei componenti. 

Nel dibattito che ha accompagnato la discussione del relativo disegno di legge e che prelude allo svolgimento del referendum sono emerse preoccupazioni secondo le quali la divisione delle carriere dei magistrati comporterebbe il presunto rischio di uno stravolgimento della Costituzione compromettendo “il fragile equilibrio” del nostro ordinamento. Secondo le suddette argomentazioni la riforma costituirebbe conseguentemente un vulnus al Bene Comune e alla Democrazia e non potrebbe pertanto essere sostenuta da individui o movimenti che si richiamino alla tradizione dell’impegno di cristiani, cattolici o popolari in Politica. Si è addirittura affermato che si andrebbe a “rompere un’architettura che garantisce l’indipendenza di tutto il sistema giudiziario”, pregiudicando l’impianto costituzionale e una “colonna portante della democrazia”, quale il sistema della giustizia, e introducendo “rischi di condizionamento politico”.

Al riguardo si rileva, in primo luogo, come autorevoli giuristi – anche di cultura diversa da quella delle componenti politiche della maggioranza parlamentare che ha approvato la riforma – abbiano evidenziato (come emerso anche nel convegno che si è tenuto a Firenze lo scorso 12 gennaio, organizzato da Libertà Eguale, su cui la stampa ha ampiamente riferito) che la riforma medesima non incide in alcun modo sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura giudicante e requirente, le quali vengono ribadite anche dalla nuova formulazione dell’articolo 104 della Costituzione, primo comma: “La magistratura  costituisce  un  ordine  autonomo  e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. In proposito appare fuorviante svolgere un processo sulle intenzioni di chi ha promosso la riforma mentre sembra di maggiore utilità, per una corretta ed esauriente informazione dell’opinione pubblica, un’analisi del dato normativo fattuale.

In secondo luogo, si rileva che in numerosi Paesi occidentali – ossia Paesi caratterizzati da un ordinamento democratico e dallo svolgimento di libere elezioni – è presente la separazione delle carriere della magistratura giudicante e dei pubblici ministeri senza che questo venga considerato un pregiudizio per la democrazia. Tale separazione è prevista, ad esempio, in Germania, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. In Francia, in particolare, sono frequenti i passaggi di ruolo tra le due carriere ma i pubblici ministeri dipendono dal Ministro della giustizia rispetto al quale sono gerarchicamente subordinati. 

La riforma disposta con il disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum, quindi, anziché un “rischio per l’ordinamento democratico” potrebbe pertanto essere considerata come un adempimento alle esortazioni (pur non vincolanti) rivolte dal Parlamento europeo agli Stati membri dell’Unione europea “ad intraprendere tutte le iniziative possibili al fine di riequilibrare le posizioni di accusa e difesa nei procedimenti giudiziari e di assicurare ad entrambe le parti una pari qualità e quantità di strumenti d’azione”, con la Risoluzione sul rispetto dei diritti dell’uomo nell’Unione europea (1997) approvata il 17 dicembre 1998. Ancora più esplicitamente, con la Risoluzione sul rispetto dei diritti dell’uomo nell’Unione europea nel 1995, approvata l’8 aprile 1997, il Parlamento europeo, al paragrafo 58, ricordava “che l’indipendenza della magistratura costituisce uno dei pilastri dello stato di diritto e il fondamento stesso di una protezione efficace dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini e, in particolare, di coloro che devono comparire in giudizio; ritiene che sia altresì necessario assicurare la terzietà del giudice giudicante attraverso la separazione delle carriere di magistrato inquirente e di magistrato giudicante, al fine di garantire un processo equo”.

In terzo luogo, si rileva che già nel 1997, nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta dall’onorevole Massimo D’Alema, già Presidente del Consiglio, era emerso un ampio consenso, sulla base della relazione sulle garanzie presentata dall’on. Marco Boato (Gruppo Misto-Verdi-l’Ulivo), sulla separazione delle carriere, prevedendo la nuova formulazione dell’articolo 126 della Costituzione (poi divenuto l’articolo 124 del progetto di riforma approvato dalla suddetta Commissione a seguito di coordinamento) un concorso unico di accesso in magistratura, con lo svolgimento di tre anni di servizio in funzioni giudicanti, per poi procedere all’attribuzione dei magistrati o alla carriera giudicante o alla carriera del pubblico ministero e consentendo il passaggio dall’una all’altra in carriera solo mediante concorso. L’articolo 122 (poi divenuto articolo 120 a seguito di coordinamento) del progetto di riforma prevedeva altresì la creazione di due sezioni distinte nell’ambito del Consiglio superiore della magistratura, l’una per i “giudici” e, l’altra, per “i magistrati del pubblico ministero”. A conferma dell’ampio consenso bipartisan su tale impianto si rileva che, nella seduta della Commissione del 30 giugno 1997 intervenivano per dichiarazione di voto favorevole sull’intera riforma, i deputati Enrico Boselli (Gruppo Misto-Socialisti Italiani), Rocco Buttiglione (Gruppo Misto-CDU), Pier Ferdinando Casini (Gruppo CCD), Valdo Spini (Gruppo Sinistra Democratica-l’Ulivo), Giorgio Rebuffa (Gruppo Forza Italia), Claudia Mancina (Gruppo Sinistra Democratica-l’Ulivo), nonché i senatori Maurizio Pieroni (Gruppo Verdi-l’Ulivo), Franco Marini (Gruppo Popolari e Democratici-l’Ulivo), Domenico Nania (Gruppo Alleanza Nazionale), Silvio Berlusconi (Gruppo Forza Italia), Fabio Mussi (Gruppo Sinistra Democratica-l’Ulivo) e Adriano Ossicini (Gruppo Misto). Tra gli interventi contrari solamente il senatore Fausto Marchetti (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) annunciò la presentazione di una relazione di minoranza.

In tale prospettiva, la riforma disposta con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, recante l’inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione, può essere interpretata come l’espressione della volontà del Parlamento, da un lato, di salvare almeno una parte del retaggio dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, e, dall’altro, di recepire la suddetta esortazione dell’Unione europea volta a garantire un processo equo.

Come noto, con la suddetta riforma costituzionale, anch’essa approvata in via definitiva a grande maggioranza, venivano inseriti nell’articolo 111 della Costituzione alcuni commi volti a consolidare la base giuridica costituzionale della riforma promossa dall’allora Ministro della Giustizia Vassalli con la legge 16 febbraio 1987, n. 81, per attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio e superare il previgente sistema inquisitorio. In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 111 prevede, tra l’altro, che: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”

Al riguardo si rileva che la suddetta riforma traeva origine da numerosi disegni di legge, alcuni dei quali di contenuto analogo, ancorché presentati da parlamentari di centrodestra o centrosinistra, come l’Atto Senato n. 3619, d’iniziativa dei senatori Pera (Gruppo FI) e altri, e l’Atto Senato n. 3665, d’iniziativa dei senatori Salvi (Gruppo DS-U) e altri. Si ricorda altresì che la suddetta modifica costituzionale venne approvata col consenso quasi unanime del Parlamento (con dichiarazioni di voto favorevoli dei Gruppi CCD, Misto, Verdi-l’Ulivo, Lega Forza Nord e Lega Forza Padania, Pop.Dem.-Ulivo e PPI, Misto, AN, Misto -SDI, FI, DS-U, Misto-UDEUR) e la sola astensione del Gruppo parlamentare “I Dem.-l’Ulivo”.

Si evidenzia, pertanto, come, alla luce delle suddette considerazioni, appaia improprio definire una rottura dell’equilibrio costituzionale e un vulnus all’ordinamento democratico la riforma costituzionale su cui gli Italiani saranno chiamati ad esprimersi col referendum del 22 e 23 marzo. Semmai, volendone dare un’interpretazione teleologica, potremmo considerarla un completamento di quel lungo processo di adeguamento del nostro ordinamento ai principi connessi al diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Nel corso di tale adeguamento, avviato circa trent’anni dopo la ratifica della CEDU, con la citata riforma Vassalli del 1987, volta a sostituire il processo inquisitorio (radicato in Italia dall’epoca napoleonica e “modernizzato” in epoca fascista) col processo accusatorio e connesso rafforzamento delle garanzie della difesa, si rese talmente evidente l’esigenza di un aggiornamento della Costituzione da raccogliere la quasi unanimità del Parlamento con la modifica dell’articolo 111 approvata nel 1999. La terzietà del giudice, già sancita nella nuova formulazione dell’articolo 111, verrebbe quindi concretizzata, ora, con la separazione delle carriere disposta dalla riforma in discussione.In conclusione, sebbene sarebbe stato auspicabile un clima di dialogo ragionato piuttosto che di scontro muro contro muro per la discussione di una riforma costituzionale, si auspica che il richiamo dei suddetti elementi di informazione possa contribuire a una più pacata riflessione sulla ricerca del Bene Comune.

Marco D'Agostini
Marco D'Agostini
Docente su “L'evoluzione delle competenze delle istituzioni europee in materia di sicurezza e di difesa” presso l’Università Niccolò Cusano di Roma e già Segretario della Delegazione parlamentare italiana preso NATO Parliamentary Assembly. Già Segretario della Commissione affari costituzionali del Senato.

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